BENEFIT FINO A 3.000 EURO AI DIPENDENTI NEL 2023

 

Solo per genitori con figli a carico, con la bozza per la richiesta

 

Il decreto legge 48/2023 ha previsto, solo per il 2023, ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3mila euro del limite di esenzione dei fringe benefit. Inoltre solo per costoro, tra i benefit da includere nella soglia di esenzione, rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Ai lavoratori senza figli a carico continuerà, invece, ad applicarsi la soglia di esenzione “tradizionale” di 258,23 euro.

 

Con circolare n. 23/E del 1.08.2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sulla corretta applicazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori con figli a carico.

 

A chi si applica

Solo per il 2023, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, co. 3, prima parte del terzo periodo del Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000:

-         il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a carico del lavoratore (che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, co. 2 del Tuir;

-         le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, e dell’energia elettrica e del gas naturale.

Limite di esenzione dei benefit a 3mila euro anche per chi ha un solo figlio a carico e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il limite non si riduce se il figlio è a carico al 50%: due genitori lavoratori potranno usufruire di un limite complessivo di 6mila euro.

Il limite di 3mila euro è valido anche per i benefit che, per scelta del lavoratore, sono stati, in tutto o in parte, concessi in luogo dei premi di risultato detassabili. Il superamento dei 3mila euro comporta il pagamento di tasse e contributi sull’intero ammontare e non soltanto sulla quota parte eccedente.

Il benefit fino a 3mila è applicabile sia ai dipendenti sia alle persone che percepiscono redditi assimilati, come i co.co.co. I benefit possono essere concessi anche ad personam.

 

Come si calcola

L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e spetta altresì nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione poiché per i figli percepisce l’assegno unico e universale. Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione del figlio a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, il limite di 3mila euro è applicabile a entrambi, in quanto il figlio resta a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

La condizione di figlio a carico deve essere verificata al 31 dicembre: pertanto, qualora dovesse venire meno tale presupposto (ad esempio per superamento della soglia reddituale), il lavoratore sarà tenuto a comunicarlo prontamente al datore.

 

Prevista una dichiarazione

Il limite di 3mila euro si applica previa dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. Senza dichiarazione il beneficio non è fruibile. Non è prevista una forma specifica: la dichiarazione potrà essere sottoscritta anche digitalmente e fornita secondo le modalità indicate dal datore di lavoro. Ad ogni modo è opportuno che quest’ultimo conservi la dichiarazione ai fini probatori.

Nel caso di perdita dei requisiti, avvenuta successivamente alla predetta dichiarazione, il lavoratore dovrà darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo è tenuto a recuperare a tassazione gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.

Dove presenti le RSU, i datori di lavoro che applicheranno il maggior limite in commento sono tenuti a effettuare un’informativa preventiva; tale informativa potrà tuttavia essere prodotta al più tardi entro la conclusione del periodo d’imposta 2023.

 

Cumulabilità con altre agevolazioni

Le somme pagate o rimborsate nel 2023 per le utenze di competenza del 2022 devono essere escluse dalla nuova agevolazione per evitare, ovviamente, la duplicazione del beneficio. L’agevolazione è cumulabile con il bonus carburante (art. 1, c. 1 D.L. 59/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/2023) e a tal fine i sostituti d’imposta applicheranno i rispettivi limiti in modo distinto (200 euro per i buoni carburante; 3.000 euro per gli altri beni e servizi, compresi eventuali altri buoni carburante).

 

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bozza

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE DI FRINGE BENEFIT

PER I LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO

(Art. 40, c. 3 D.L. n. 48/2023, conv. L. n. 85/2023)

 

Con riferimento all’aumento della soglia di esenzione a € 3.000,00 per l’erogazione di beni e/o servizi riconosciuta ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2, del TUIR introdotta dal D.L. 4.05.2023, n. 48, conv. con legge 3.07.2023 n. 85, nel rispetto delle previste modalità attuative, il sottoscritto ………………………………….., codice fiscale ……………………………….., lavoratore dipendente dell’impresa …………………………………….

 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

● di aver diritto all’applicazione del maggior limite di esenzione dei fringe benefit (art. 51, c. 3, terzo periodo, TUIR) di cui in premessa;

● che i figli indicati nel prospetto che segue non possiedono nel periodo di imposta 2023 un reddito complessivo superiore a € 2.840,51 o € 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni:

 

Nr

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza.

 

Data …………………………                                                In fede ………………………….

 

 

02/08/2023

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.